Le scadenze che ogni impresa dimentica e che in un controllo costano care
di Redazione
10/09/2026
Le scadenze fiscali non si dimenticano quasi mai. C’è il commercialista che chiama, c’è un portale che manda l’avviso, c’è un F24 da pagare con una data stampata sopra.
Le scadenze tecniche funzionano in modo opposto: nessuno vi avvisa, non c’è un modello da presentare, e la loro assenza si nota soltanto quando qualcuno viene a chiedere il verbale della verifica che avreste dovuto fare quattordici mesi fa.
Nelle imprese sotto i venti addetti questo è il buco più frequente.
Non per superficialità. Semplicemente perché la persona che si occupa di sicurezza è la stessa che gestisce i preventivi, i fornitori, i cantieri e le ferie, e gli adempimenti periodici non hanno un meccanismo che li riporti a galla da soli.
Perché gli adempimenti periodici sfuggono
Hanno tre caratteristiche che li rendono facili da perdere di vista. La prima è che la periodicità non è uniforme: due anni per una cosa, cinque per un’altra, dodici mesi per una terza.
La seconda è che la data di partenza non coincide quasi mai con l’inizio dell’anno solare, quindi non esiste un momento naturale in cui fare il punto.
La terza è che spesso l’adempimento è delegato a un fornitore esterno, e quando cambia il fornitore la memoria di quella scadenza si perde con lui.
C’è poi un fattore culturale. Molti di questi controlli riguardano cose che funzionano. L’impianto di terra fa il suo lavoro, il carrello elevatore parte, l’imbracatura sembra intatta.
Rimandare una verifica su un oggetto che non dà problemi sembra ragionevole, finché non lo è più.
Le verifiche degli impianti elettrici
Il DPR 462 del 2001 impone la verifica periodica dell’impianto di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche.
La periodicità è quinquennale in via ordinaria. Scende a due anni per i cantieri, per gli ambienti a maggior rischio di incendio, per i locali adibiti a uso medico e per gli impianti installati in luoghi con pericolo di esplosione.
Il punto che genera più equivoci riguarda chi può eseguirla. La verifica periodica non è la manutenzione, e non può essere fatta dall’elettricista che ha realizzato l’impianto. Serve un organismo abilitato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oppure l’ASL o l’ARPA territorialmente competente.
La dichiarazione di conformità rilasciata all’installazione, quella che molti titolari conservano orgogliosamente in cartellina, copre la prima messa in servizio e non sostituisce i controlli successivi.
Le attrezzature di lavoro
L’articolo 71 comma 11 del D.Lgs. 81 del 2008 elenca nell’allegato VII le attrezzature soggette a verifica periodica obbligatoria. Ci trovate le gru su autocarro, i ponti mobili sviluppabili, le piattaforme di lavoro elevabili, gli apparecchi di sollevamento con portata superiore a duecento chilogrammi, i generatori di vapore, i recipienti in pressione.
Le periodicità variano da uno a quattro anni a seconda del tipo di macchina, dell’anzianità e dell’ambiente in cui viene usata. Il testo integrale del decreto e dei suoi allegati è consultabile nella versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
La prima verifica dopo la messa in servizio spetta all’INAIL. Le successive vengono affidate alle ASL o a soggetti privati abilitati inseriti in un elenco aggiornato periodicamente dal Ministero del Lavoro.
Il datore di lavoro deve richiedere la verifica con congruo anticipo rispetto alla scadenza, e questo è un dettaglio che pesa: se il soggetto verificatore non risponde entro i termini previsti, potete rivolgervi a un altro soggetto abilitato, ma la richiesta documentata deve esistere.
Accanto a queste ci sono i controlli che l’articolo 71 comma 8 mette in capo direttamente a voi, con la periodicità indicata dal fabbricante nel manuale. Meno formalizzati, altrettanto dovuti, e quasi mai registrati da nessuna parte.
La formazione e i suoi aggiornamenti
Ogni percorso formativo ha una durata di validità. L’aggiornamento quinquennale riguarda i lavoratori, i preposti, i dirigenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, gli abilitati all’uso di attrezzature specifiche.
Gli addetti antincendio e al primo soccorso seguono regole proprie, con aggiornamenti più ravvicinati per il primo soccorso.
L’accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato la materia e ha esteso l’obbligo di formazione a tutti i datori di lavoro, non più ai soli titolari che svolgono direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Chi ha assunto personale di recente farebbe bene a controllare la propria posizione, perché la scadenza si conta dall’entrata in vigore e non dal momento in cui ci si accorge dell’obbligo.
Un aspetto amministrativo che sfugge quasi sempre: l’attestato scaduto equivale all’assenza di formazione. Non esiste una fascia di tolleranza. Se il corso è scaduto a marzo e l’ispezione arriva a maggio, quel lavoratore risulta non formato per la mansione che sta svolgendo.
I dispositivi di protezione individuale
Qui c’è la scadenza più trascurata in assoluto, perché riguarda oggetti che stanno in un armadio e sembrano immutabili.
I dispositivi di terza categoria destinati alla protezione contro le cadute dall’alto vanno sottoposti a un controllo periodico da parte di una persona competente, con cadenza annuale prevista dalla norma tecnica UNI EN 365 e comunque secondo quanto indicato dal fabbricante.
Imbracature, cordini, assorbitori di energia, dispositivi retrattili, connettori: ognuno di questi elementi ha una scheda di vita che va compilata e conservata, e chi esegue il controllo rilascia un esito documentato.
Su come si organizza concretamente questa attività e su cosa viene esaminato durante l’ispezione trovate una descrizione utile nella guida dedicata alla revisione dei DPI anticaduta.
L’esito non è scontato. Cuciture consumate, fettucce che hanno preso solventi o vernici, un cordino sottoposto a una caduta e rimesso in uso perché apparentemente integro, connettori con la ghiera che non chiude più bene.
Un dispositivo che ha arrestato una caduta va messo fuori servizio, punto.
Anche la data di scadenza dichiarata dal fabbricante conta, e vale a partire dalla data di primo utilizzo, non da quella di acquisto: le imbracature comprate e lasciate in magazzino due anni prima di entrare in cantiere sono un caso più comune di quanto sembri.
Alla revisione dei dispositivi si affianca la verifica dei sistemi fissi installati sugli edifici, come le linee vita e i punti di ancoraggio, che seguono le indicazioni del fabbricante e le regole regionali dove esistono. Sono due cose distinte e vanno tracciate separatamente.
Come si costruisce uno scadenzario che regge
Il metodo che funziona è banale e per questo viene sottovalutato. Un unico file, condiviso, con una riga per ogni adempimento. Su ogni riga servono l’oggetto, la data dell’ultima esecuzione, la periodicità, la data della prossima scadenza, il nome di chi la esegue e il riferimento al documento che la prova.
Poi due accorgimenti. Il primo è impostare un promemoria a sessanta giorni dalla scadenza e non a sette, perché fra la richiesta al verificatore e l’esecuzione passa tempo e i soggetti abilitati non sono sempre disponibili in settimana.
Il secondo è attribuire ogni riga a una persona con nome e cognome, anche in un’impresa di sei persone: le responsabilità collettive non producono nessuna azione.
Conviene ricostruire lo storico prima di guardare avanti. Prendete l’ultimo verbale di ogni tipo, controllate la data, e vedrete emergere subito le posizioni già scadute. Sistemare quelle vale più di qualsiasi pianificazione futura.
Cosa chiede un ispettore
Le verifiche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle ASL seguono un percorso abbastanza prevedibile. Si parte dal documento di valutazione dei rischi e dalla nomina delle figure della sicurezza.
Poi si passa agli attestati di formazione, incrociati con l’elenco del personale e con le mansioni effettivamente svolte. Quindi la documentazione delle attrezzature presenti, con i verbali delle verifiche periodiche.
Infine i dispositivi di protezione, con le note di consegna firmate e i registri dei controlli sui dispositivi di terza categoria.
La domanda ricorrente non è se avete fatto la cosa, ma dove sta scritto che l’avete fatta. Un controllo eseguito e non registrato, dal punto di vista documentale, non esiste. È una differenza che sembra formale e non lo è, perché in caso di infortunio quella traccia è l’unico elemento che dimostra la diligenza dell’impresa.
Se dovete cominciare da qualche parte, cominciate dall’elenco delle attrezzature e dei dispositivi effettivamente in uso oggi, non da quello che compare nell’inventario contabile. Nelle imprese che lavorano su cantieri esterni le due liste divergono quasi sempre, e la seconda è quella che vi verrà chiesta.
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